Statuto - Educazione Terapeutica

Società Italiana Educazione Terapeutica
Educazione Terapeutica
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Educazione Terapeutica
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STATUTO

 
 
ART. 1 - E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata “Società Italiana di Educazione Terapeutica” o più brevemente “SIET” in seguito anche “Società”. Ha sede legale in Lamezia Terme alla via N. Sauro, 15 e sede operativa in Roma alla via Merulana, 19.
 
La Società ha durata illimitata ed intende operare, anche, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed in ossequio del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, per questo, intende fare domanda di iscrizione nel registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore.
 
 
ART. 2 – La Società ha lo scopo di promuovere attività di interesse generale finalizzate alla ricerca e allo sviluppo dell’Educazione Terapeutica per aiutare i pazienti ed i caregiver ad acquisire e mantenere le competenze necessarie per convivere al meglio con una malattia cronica, per adottare corretti stili di vita e per migliorare la propria Qualità di Vita, attraverso:
 
 
·         diagnosi educative per la valutazione dello stato psicofisico del paziente e/o del caregiver;
 
·         interventi individuali e/o di gruppo di Educazione Terapeutica;
 
·         attività di informazione e divulgazione, anche tramite web, stampa e/o con l’organizzazione di eventi informativi, formativi e scientifici;
 
·         iniziative ed attività per la formazione e l’aggiornamento del personale socio-sanitario e dei soggetti operanti presso associazioni di volontariato;
 
Per il perseguimento delle predette finalità la Società potrà compiere tutte le operazioni di tipo economico e finanziario consentite dalla normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente sulle altre attività, quelle di carattere commerciale. Altresì la Società intende avvalersi di tutti i contributi di Enti pubblici e Privati, di tutte le leggi europee, statali, regionali e locali che incoraggiano e promuovono tali scopi compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie comunque necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
 
 
ART. 3 - La Società è apolitica ed aconfessionale e non persegue finalità di lucro.
 
 
ART. 4 - Il patrimonio sociale sarà costituito dalle erogazioni dei soci, dal ricavato delle attività previste dall'art. 2, da contributi e da donazioni.
 
 
ART. 5 - Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati a totale vantaggio delle attività intraprese e delle finalità che la Società si prefigge.
 
 
ART. 6 - In caso di scioglimento della Società, tutte le attività patrimoniali eventualmente rimaste dopo l'estinzione dei debiti, dovranno essere devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
ART. 7 - Fanno parte della Società le seguenti categorie di soci:
 
a)      Fondatori
 
I firmatari del primo statuto che hanno fondato la Società, contribuendo alla nascita di essa nelle forme possibili di sostegno economico, operativo e di pensiero. Essi sono di diritto componenti del primo Consiglio Direttivo della Società.
 
b)     Ordinari
 
Operatori, professionisti ed esperti, in possesso di diploma di laurea che, condividendo i fini della Società, ne accettano gli scopi sociali e lo statuto ed abbiano fatto domanda, accompagnata dalla presentazione di due soci Fondatori e/o Ordinari, corredata da un curriculum vitae.
 
c) Onorari
 
Personalità eminenti nel campo delle discipline attinenti.
 
d) Sostenitori
 
Persone fisiche, Enti Pubblici e Privati che decidono di contribuire finanziariamente alla vita della Società.
 
 
ART. 8 - Il socio decade per:
 
a) Dimissioni che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e non liberano il socio dimissionario dalle obbligazioni contratte con la Società.
 
b) Morosità.
 
c) Radiazione che può avvenire per motivi disciplinari o per altre gravi ragioni.
 
Il Consiglio Direttivo si pronunzia sulla decadenza per "radiazione" con motivazione scritta previa contestazione degli addebiti.
 
 
ART. 9 - Sono organi della Società:
 
a)      l'Assemblea dei soci;
 
b)     il Consiglio Direttivo.
 
 
ART. 10 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quella ordinaria dovrà essere tenuta almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dall'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio sia consuntivo che preventivo, per le nomine dei membri del Consiglio Direttivo allo scadere del mandato, nonché per stabilire gli indirizzi generali dell'attività sociale. Essa è convocata dal Presidente mediante avviso da far pervenire agli interessati o da affiggere all'albo sociale almeno otto giorni prima. L'avviso deve contenere: data, luogo, ora dell'adunanza ed ordine del giorno.
 
L'assemblea straordinaria, con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria, può essere convocata:
 
a) per motivo proprio del Presidente;
 
b) quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei soci aventi diritti al voto o quattro membri del Consiglio Direttivo.
 
Le assemblee straordinarie sono competenti per la modifica dello Statuto e per deliberare su altre circostanze gravi ed importanti.
 
Hanno diritto al voto solo i soci appartenenti alla categoria prevista dall’art. 7 lettera “a” e lettera “b”. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare altri due soci purché in possesso delle deleghe scritte che dovranno essere depositate prima dell'inizio dei lavori assembleari. Le assemblee saranno valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati. Tutte le deliberazioni delle assemblee saranno valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Per le modifiche dello Statuto o per lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi dei soci presenti o rappresentati.
 
 
ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci, tra i Soci Fondatori e/o Ordinari che abbiano acquisito un’esperienza comprovata nel campo dell’Educazione Terapeutica. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.  
 
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi.
 
 
ART. 12 - Il Consiglio Direttivo, provvede ad eleggere nel proprio ambito: un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
 
Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.
 
 
ART. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati. Convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e qualunque riunione della Società. Il Presidente potrà farsi rappresentare dal Segretario o nominare un Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato assolve comunque, per delega del Presidente, a tutte le funzioni dello stesso.
 
 
ART. 14 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata e con comunicazione che dovrà riportare la data di convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire telefonicamente e/o telematicamente. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti almeno quattro membri e le decisioni siano prese con la maggioranza dei voti validi.
 
 
ART. 15 - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
 
a) predisporre ed attuare i programmi dell'attività sociale sulla base degli indirizzi generali deliberati dall'assemblea;
 
b) amministrare il patrimonio sociale,  redigere i bilanci, la relazione tecnico finanziaria;
 
c) deliberare sull'ammissione dei soci prevista dall'art. 7 del presente Statuto, accettare o respingere le dimissioni degli stessi, dichiarare la decadenza per morosità e, con provvedimento motivato, la radiazione;
 
d) emanare regolamenti, convenzioni e norme per l'attuazione dello Statuto;
 
e) deliberare su ogni questione relativa alla attività sociale;
 
f) gestire l'attività della Società curandone la regolamentazione;
 
g) decidere, quale arbitro amichevole, le controversie dei soci;
 
h) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 16;
 
i) stabilire le quote sociali ordinarie e le eventuali quote straordinarie che, in ogni caso, non potranno eccedere le quote sociali.
 
 
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è chiamato ad adottare sanzioni disciplinari a carico dei soci che si rendessero colpevoli di particolari azioni lesive del normale andamento della vita della Società o non abbiano osservato le disposizioni del regolamento interno. I provvedimenti disciplinari comprenderanno:
 
a) la Censura Scritta Sociale;
 
b) la Sospensione dell'attività sociale;
 
c) la Radiazione.
 
Gli addebiti e le contestazioni dovranno pervenire al socio a mezzo lettera. Il socio ha, a sua disposizione, dieci giorni per eventuali giustificazioni. Le decisioni ed i provvedimenti di radiazione verranno presi a scrutinio segreto.
 
 
ART. 17 - I soci accettano di rimettere al Consiglio Direttivo la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra di loro per ragioni inerenti e/o connessi all'attività sociale. Il Consiglio Direttivo deciderà, con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato gli interessati e concesso loro un termine per eventuali giustificazioni scritte. Eventuali spese, dirette ed indirette che matureranno per la controversia insorta, sono a carico della parte colpevole.
 
 
ART. 18 - L'esercizio finanziario della Società ha inizio l'1 gennaio ed ha termine il 31  dicembre di ogni anno.
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